Legge 54/2026 il nuovo reato di

22 Giugno 2026 | Avv Giovanni Colaianni

Il nuovo reato di “fuga pericolosa”.

   Inserito con il D.L. n. 23/2026 convertito in Legge n 54/2026. 

1. La normativa. Art. 192 comma 7 bis D.Lgsl. n. 285/1992

Ancora un’intervento legislativo che prevede nuovi reati, rettifica e inasprisce fattispecie di reato già esistenti, introduce divieti di partecipazione (DASPO) per chi ha commesso nuovi reati, emana disposizioni in materia di indagine in presenza di cause di giustificazione.

Cominciamo la disamina dal nuovo reato introdotto nel Codice della Strada ossia quello di “fuga con modalità da mettere in pericolo l’altrui incolumità”, con la previsione dell’art. 192 comma 7 bis. 

Il legislatore interviene ancora una volta sull’art. 192 del Codice della Strada, il  D.Lgsl. n. 285 del 30 aprile 1992, inserendo norma di natura penale.

La prescrizione normativa suddetta, al comma 1 già prevede che I conducenti hanno l’obbligo di fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti di polizia.

Chiunque viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 ad euro 600  come prevede l’art. 192 comma 6 bis.

Ora, però vien introdotta una norma penale del seguente tenore: “Se il conducente, per sottrarsi all’accertamento, pone in essere manovre di estrema pericolosità per la circolazione o per l’incolumità delle persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.”

Al comma 3 poi si prevede l’applicazione sempre,  della  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni e della confisca del veicolo salvo che appartenga a persona diversa.

Il legislatore, pertanto, è intervenuto al fine di sanzionare penalmente le condotte di “fuga pericolosa” ossia quelle che mettono in pericolo l’altrui incolumità .

Il detto decreto (D.L. 23/2026) è stato convertito con modificazioni dalla Legge  del 24 aprile 2026 n.54, in vigore dal 25 aprile 2026.

Di fatto, tale norma ha introdotto nel nostro ordinamento penale un nuovo ed autonomo reato di pericolo.

L’ultimo comma aggiunto, punisce tutte le violazioni degli obblighi connessi ai controlli stradali, come non rispettare l’invito a fermarsi (comma 1) ovvero procedere, forzando un posto di blocco (comma 4), nei casi in cui queste sono poste in essere o sono connotate da violenza o minaccia e che generano un rischio concreto per l’incolumità pubblica.

La pena prevista, per questi casi, è la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla sospensione della patente e alla confisca del veicolo.

2. Profili cautelari. Il nuovo art. 382 bis c.p.p.

Inoltre,  per tale nuova ipotesi di reato, il legislatore ha, altresì, previsto la possibilità di applicare la disciplina dell’arresto in flagranza differita, ai sensi dell’art. 382 bis c.p.p. introducendo la previsione secondo la quale all’arresto può provvedersi anche successivamente al fatto “quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale”.

Le differenze rispetto alla normativa previgente: la fuga al posto di blocco era solo illecito amministrativo, salvo che non integrasse resistenza a P.U. e rendesse applicabile l’art. 337 c.p.

Ora: compiere  manovre pericolose per scappare e sottrarsi al controllo, configura un  reato autonomo. Il legislatore ha creato una figura simile alla "fuga per evitare alcoltest", ma più ampia.

Rapporto con art. 189 CdS: l’art. 189 punisce chi fugge dopo incidente. L’art. 192 punisce chi fugge al controllo. 

3. Profili difensivi 

Il reato scatta solo con “manovre di estrema pericolosità”. 

Il concetto dal punto di vista  giuridico è abbastanza “indeterminato”.

 La difesa deve argomentare in maniera tale da dimostrare che la manovra non era estremamente pericolosa. Serve utilizzare testimoni, video, studiare la dinamica, essere capaci di una conoscenza  approfondita degli atti.


Occorre  anche munirsi di argomentazioni derivanti dalla  prova tecnica.:ossia procedere alla ricostruzione cinematica, all’analisi dashcam, per verificare se davvero c’è stato pericolo concreto per persone.

 Spesso le “manovre pericolose” sono solo inversioni a U o accelerazioni. 

Il consulente tecnico, anche qui,  diventa decisivo.

L’analisi della scena in movimento sarà essenziale.

Tuttavia sarà curioso assistere alle prime applicazioni giurisprudenziali  e verificare se non sia possibile impugnare la norma per difetto di tipicità sotto il profilo della indeterminatezza della condotta.

20 giugno 26                                                   Avv. Giovanni Colaianni 


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