28 Giugno 2026 | avv. Filippo Castellaneta
IL DIFENSORE A TUTELA DELLA VITA DIGITALE DELL’ASSISTITO
L’Acquisizione dati informatici ed il rispetto della “vita digitale”.
In caso di sequestro smartphone occorre indicare in modo preciso quali informazioni siano pertinenti all’accertamento del fatto.
1. Era digitale
La trasformazione digitale che caratterizza la nostra epoca comporta la creazione di innumerevoli dati informatici e tracce elettroniche di molteplici generi.
Nel processo penale, tali dati possono costituire fonti di prova.
Oggi, attraverso gli strumenti informatici possono essere commessi dei reati, ovvero attraverso quegli strumenti i fatti-reato possono essere accertati.
Nella fase delle indagini, l’informatizzazione ha mutato le tradizionali attività tipiche di ricerca della prova: ispezioni, perquisizioni e sequestri devono essere mirati a conservare la genuinità e la immodificabilità della digital evidence.
Per digital evidence si intende una informazione memorizzata o trasmessa in formato digitale.
Con la locuzione, digital forensic, invece, si indica quel ramo della scienza forense che si occupa di individuare, acquisire ed elaborare elementi di prova dematerializzati contenuti in dispositivi di memorizzazione digitale delle informazioni.
In questi dispositivi, di solito, non vi sono solo i dati di interesse investigativo, ma vi è molto di più: relazioni, immagini, comunicazioni, spostamenti abitudini e cioè tutta la vita individuale e sociale di una persona che, ricordiamo, è tutelata dalla norma di cui all’art. 15 Costituzione che sancisce come inviolabile la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione.
La vita digitale, oggi è gran parte della vita di una persona soprattutto della vita delle nuove generazioni che utilizzano le app in ogni frangente della loro giornata.
2. Acquisizione delle digital evidence: motivazione, specificità e riservatezza
Lo smartphone, quindi, è il prolungamento della sfera personale ex art. 15 Cost. Contiene corrispondenza, foto, dati sanitari, geolocalizzazione, rapporti con il difensore.
La giurisprudenza di legittimità è chiara: il sequestro di un dispositivo informatico non può essere “a strascico”.
Vale il principio di specificità: il decreto di sequestro deve indicare, a pena di nullità ex art. 125 c.p., quali dati si cercano, per quale reato e in quale arco temporale. Un decreto che si limita a “sequestro del telefono cellulare” integra un’indebita perquisizione generalizzata e viola il diritto alla riservatezza.
Le regole dell’acquisizione., Ill metodo può essere il seguente:
Acquisizione: copia forense bit-by-bit con calcolo dell’hash, alla presenza del difensore e, se richiesto, del consulente tecnico ex art. 360 c.p.
Analisi: separata e successiva. La P.G. non può consultare “al volo” il contenuto del device sul posto.
L’accesso immediato integra violazione del segreto di corrispondenza ex art. 616 c.p. e rende i dati inutilizzabili ex art. 191 c.p.
Selezione: Obbligo di espunzione dei dati non pertinenti, di terzi e coperti da segreto difensivo ex art. 103 c.p. e art. 254-bis c.p.
Il diritto alla riservatezza va sempre tutelato.
Per questo il diritto di difesa impone 3 presidi:
1) Motivazione del provvedimento: Il GIP/PM deve spiegare perché i dati del telefono sono “corpo del reato” o “cose pertinenti al reato” ex art. 253 c.p. e non mera curiosità investigativa.
2) Partecipazione del difensore: Diritto di assistere all’estrazione e indicare subito i file/chat da oscurare. Ad esempio: Chat con il legale, note vocali, dati di salute che non c’entrano con il reato e vanno stralciati prima del deposito.
3) Divieto di cloud fishing: Il sequestro del telefono non legittima l’acquisizione di backup iCloud, Google Drive, WhatsApp.
Pertanto :
Senza motivazione specifica il sequestro dovrebbe ritenersi illegittimo. Senza filtro tecnico i dati sono inutilizzabili.
Per Logos&Techne, contestare la digital evidence significa aggredire prima il “decreto” e poi il “metodo”. Perché la prova digitale, se acquisita male, contamina tutto il processo.
3. La linea semi-garantista della giurisprudenza di legittimità
Sul punto è intervenuta la Direttiva UE 2016/680 che ha stabilito chiaramente che le limitazioni dei diritti fondamentali in materia di vita privata e familiare di protezione dei dati personali devono rispettare il principio di proporzionalità e possono essere effettuate solo se necessarie e comunque con l’autorizzazione di un Giudice o di un organo amministrativo indipendente, tale non potendo essere considerato il Pubblico Ministero.
Sul punto la nostra Giurisprudenza di legittimità, ha, per ultimo, raggiunto i seguenti interessanti arresti:
investita della questione relativa all’inutilizzabilità dei dati acquisiti con decreto del Pubblico Ministero, ha stabilito (sentenza Cass. sez. VI n. 13585 dell’1/04/2025) che tale sanzione deriva solo a seguito della violazione di uno specifico ed espresso divieto probatorio che non è previsto nel caso in esame (art. 191 c.p.p.).
Inoltre, la Corte non ravvisando lesione dei diritti fondamentali, nella specie il diritto di difesa, essendoci stata successivamente la valutazione del Tribunale del riesame, ha ritenuto non fondata la questione e l’ha rigettata.
Tanto in attesa che il legislatore provveda ad adeguare la normativa interna alla direttiva europea giacchè la stessa Cassazione riconosce, nell’ambito della predetta sentenza che “allo stato la normativa interna non risponde alla previsione della citata direttiva”.
In tema di delimitazione dei poteri del Pubblico Ministero, da menzionare la massima in oggetto che con decisione del 12/03/2026 e depositata il 27/04/26, ha statuito innanzitutto che l’interesse del imputato ad impugnare il decreto di sequestro è sempre attuale e non è correlato soltanto alla restituzione del bene bensì anche all’utilizzo dei dati contenuti nell’apparecchio (Sentenza 15010/2026 della III sezione penale del 27/04/2026).
Questa sentenza ha anche stabilito che “quanto al sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, si è condivisibilmente affermato che esso non può assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma”.
E’ perciò illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio al diritto alla segretezza della corrispondenza
Infine si cita un più penetrante intervento a tutela del diritto alla riservatezza, rinvenibile nella sentenza n.16495/2026 della II sezione penale del 7/05/2026
Tale intervento, ha premesso che l’interesse ad impugnare deriva anche dalla necessità di evitare pregiudizi ai diritti fondamentali meritevoli sempre di tutela quali quello alla riservatezza e comunque alla “disponibilità esclusiva” del patrimonio informativo contenuto nei supporto telematici.
Per quel che poi interessa al tema che occupa questo scritto la massima ha rilevato la mancanza, nell’ordinanza genetica, di una perimetrazione temporale quale requisito autonomo delle motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici.
“La perimetrazione temporale non attiene ai tempi di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all’indicazione dell’arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati: essa risponde all’esigenza di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati temporalmente pertinenti all’imputazione provvisoria, impedendo che il sequestro si trasformi in un’operazione indiscriminata dell’intera vita digitale dell’indagato”.
La Cassazione è approdata al concetto di “vita digitale” e lo ha definito intangibile nella sua interezza.
4. “Vita digitale”.
L’affermazione dei principi è sempre declamata. L’applicazione pratica vien ostacolata con affermazioni quali quella, ricorrente, che la difesa ha avuto comunque la possibilità di esplicare le sue prerogative.
Non si comprende però perché l’opera salvifica della Giurisprudenza, debba in sostanza by passare i principi fondamentali che se declamati ed accettati da tutti, devono essere generatori di nullità ed inutilizzabilità processuali.
La “vita digitale” sta diventando la nostra vita e deve essere tutelata da attacchi ed invasioni inopportune e non necessarie.
5. Il ruolo della difesa. Gli esperti dello studio Logos&Techne necessari per l’analisi dei dati.
La difesa deve rimanere attenta all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale difendendo i principi affermati dalle decisioni quadro dell’Unione Europea, lavorando per una costante e diffusa affermazione degli stessi ei nostri tribunali.
Per Logos&Techne, in caso di prova informatica, la consulenza degli esperti non è un’opzione. È una necessità.
Il nostro studio si avvale da anni di due studi di altissima qualità nell’ambito dell’informatica forense, e cioè:
Lo studio Steno Service con sede in Taranto. che si occupa di assistenza tecnica in caso di investigazioni difensive, e di estrazione trascrizione di file audio, della realizzazione di copie forensi e di ripresa dal parlato in tempo reale.
Lo studio Digital forensic Bureau con sede in Torino che collabora, con i suoi esperti e con le sue strutture di assoluta avanguardia, in materia di informatica forense in caso di investigazioni difensive o di analisi di dati informatici nel processo penale.
Entrambi sono nell’elenco degli “esperti” visibili sul nostro sito www.logostechne.it
28 giugno 2026 avv. Filippo Castellaneta