12 Luglio 2026 | Avv. Rosanna De Canio
Delitti contro la P.A.: è incostituzionale la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322 quater c.p. . L’incostituzionalità riguarda anche l’art. 165 comma 4 c.p.
L’art. 322 quater c.p. prevede che“con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”
La Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 322-quater cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 49 CDFUE.
Ad avviso della Suprema Corte la riparazione pecuniaria stabilita dall'art. 322-quater cod. pen. costituirebbe una sanzione punitiva sproporzionata in quanto si cumulerebbe con la confisca e con il risarcimento del danno dovuto all'amministrazione di appartenenza del pubblico agente ed in quanto sarebbe insuscettibile di graduazione da parte del giudice in funzione delle condizioni economiche del reo e delle eventuali condotte riparatorie da questi poste in essere.
Per tali ragioni essa si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità della pena, desumibile a livello interno dagli artt. 3 e 27 Cost., nonché - a livello sovranazionale - dall'art. 49 CDFUE, rilevante nell'ordinamento italiano in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, ha accolto le osservazioni della Suprema Corte ed ha stabilito che “la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322 quater c.p. ha, da un lato, effetti ultracompensativi (anche con riferimento alle voci di danno non patrimoniale, comprensive del danno all'immagine) nei confronti dell'amministrazione danneggiata e, dall'altro, effetti nei confronti del condannato che eccedono il ripristino della sua situazione patrimoniale antecedente al reato, tale ripristino essendo già assicurato dalla concorrente applicazione della confisca, ovvero dalle restituzioni e dal risarcimento che il reo abbia spontaneamente corrisposto all'amministrazione stessa” .
La Corte, sulla scorta di tali considerazioni, ha pertanto escluso tanto la natura "risarcitoria" o "restitutoria" nei confronti del danneggiato quanto quella "ripristinatoria" dello status quo ante rispetto all'autore, concludendo che vada riconosciuta alla misura in esame una funzione squisitamente “punitiva”, reputando quindi che la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. non superi il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto dall'art. 3 Cost. e dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
Infatti, da un lato l'importo dovuto alla pubblica amministrazione interessata a titolo di riparazione pecuniaria coincide con l'ammontare dell'autonoma confisca obbligatoria di denaro o beni di cui il condannato abbia la disponibilità; dall'altro lato, il doppio di quell'importo è dovuto dal condannato pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di risarcimento del danno d'immagine.
Ciò si traduce, per l'interessato, nell'obbligo di versare ad amministrazioni pubbliche il quadruplo dell'importo determinato ai sensi dell'art. 322-quater cod. pen., a cui dovranno inoltre sommarsi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno erariale ulteriore e/o dei danni ulteriori riconosciuti alla pubblica amministrazione danneggiata e agli eventuali terzi costituitisi parte civile nel giudizio penale, oltre le perdite patrimoniali conseguenti alle sanzioni disciplinari cui il pubblico dipendente è parimenti soggetto.
A ciò si aggiunge un altro aspetto fondamentale: l'art. 322-quater cod. pen. non conferisce al giudice alcuna possibilità di commisurare l'ammontare della riparazione pecuniaria né alla concreta gravità del reato né all'entità del contributo del singolo reo in caso di concorso di persone né tanto meno alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali di ciascun imputato.
Ciò comporta una evidente incompatibilità con il principio di “individualizzazione” della sanzione punitiva in quanto il condannato ha l’obbligo di pagare una somma pari al valore del prezzo o del profitto del reato senza tener conto delle sue condizioni economiche e patrimoniali al momento della condanna, sicché non è assicurato un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti.
Tutto questo incide inoltre sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, che è subordinata al pagamento di tale somma ex art. 165, quarto comma, cod. pen.
Sulla base di tutte le considerazioni svolte la Corte Costituzionale, con sentenza n. 108/2026 depositata il 4 maggio 2026 ha pertanto dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 322 quater c.p. e conseguentemente dell’art. 165 co. 4 c.p. ribadendo tra l’altro che : “ogni tipologia di sanzione punitiva richiede che essa sia individualizzata e cioè commisurata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto” e inoltre che : l’importo delle sanzioni di carattere punitivo deve necessariamente tener conto “delle condizioni economiche patrimoniali del reo al momento della condanna, si da assicurare un impatto soggettivamente uguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti”.
Avv. Rosanna De Canio