DETENZIONE DOMICILIARE TERAPEUTICA

01 Agosto 2026 | avv. Filippo Castellaneta

Detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcol dipendenti

1. Premessa.

La camera ha approvato in via definitiva un testo di legge concernente la detenzione domiciliare speciale ai condannati tossico dipendenti ed alcol dipendenti. 

Il testo di legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,  si compone in sostanza di due aspetti uno  che riguarda la esecuzione penale vera e propria, contenuto nell’art. 94 ter del d.p.r. 319/90 ed un altro che riguarda il processo ordinario vero e proprio con l’art. 94 quater del DPR n. 309/1990.

 I due aspetti vanno analizzati separatamente, iniziando da quello che riguarda l’esecuzione penale.

2. Affidamento in prova in casi particolari per tossico dipendenti e alcol dipendenti.

Già l’art. 94 del DPR 309/1990  prevede una forma di affidamento speciale per i condannati tossicodipendenti che abbiano riportato una condanna a sei anni di reclusione oppure a quattro anni se si tratta di reati inseriti nel catalogo di cui all’art. 4 bis della Legge n. 354/1975 (si tratta dei reati più gravi e per i quali il nostro ordinamento penitenziario prevede da tempo clausole ostative alla concessione misura alternative alla detenzione).

Questa norma prevede che colui che abbia in corso un programma terapeutico o intenda sottoporsi, può chiedere in qualsiasi momento di essere affidato al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma concordato con una ASL ovvero con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116 del medesimo DPR n. 309/1990.

Il successivo art. 95 disciplina il momento di attuazione del programma terapeutico  e prevede che la pena deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici o socio- riabilitativi.

L’art. 116 del DPR n. 309/1990 stabilisce che le Regioni e le province autonome assicurano i livelli essenziali di prestazioni sanitarie per coloro che sono affetti da dipendenze, e la relativa autorizzazione viene rilasciata in presenza di requisiti minimi descritti nella norma ed i conformità con il dettato Costituzionale che assicura le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

3. Il nuovo Istituto : la detenzione domiciliare terapeutica. I presupposti.

Il nuovo art .94 ter del DPR n. 309/1990 prevede che il condannato ad una pena fino ad 8 anni di reclusione o a 4 anni se si tratta di reati di cui al 4 bis o p. o comunque di reato di rapina o di estorsione aggravate, possa chiedere in ogni momento la detenzione domiciliare presso le strutture individuate nel successivo comma 2 e aderire ad un programma terapeutico riabilitativo che può essere di tipo residenziale o semi residenziale e quindi scontare la pena in detenzione domiciliare presso una struttura, ovvero può chiedere, sulla base di un programma socio-riabilitativo semiresidenziale di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2 .

Alla base dell’Istituto vi è la volontà del condannato. Costui deve esprimere, attraverso la formalità della difesa tecnica, la volontà a intraprendere un programma riabilitativo residenziale o semiresidenziale.

Due possibilità quindi: in una struttura accreditata (comunità terapeutica) ovvero in “luogo idoneo”.

La nuova norma quindi prevede due possibilità o che il condannato chieda di svolgere un programma residenziale in struttura, ovvero un programma semi residenziale in un  luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2.

 Le strutture di cui al comma due sono quelle accreditate ai sensi dell’articolo 117 del medesimo d.p.r. 319/ 90 ossia una struttura pubblica residenziale del servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze delle alcol dipendenze.

L’articolo 117 in verità stabilisce che sono le regioni e le province autonome che fissano i requisiti necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o alcol dipendenza e recupero della riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell’articolo 8 quater del decreto legislativo n. 502 del 1991.

Tale ultima norma prevede una serie dei presupposti perché la struttura ottenga  l’accreditamento dalla regione di competenza che quindi stabilisce i criteri per queste strutture e poi predispone un elenco delle stesse. 

4.Il nuovo Istituto : la detenzione domiciliare terapeutica. Le condizioni necessarie. I casi di revoca della misura.

Passando ora gli aspetti pratici della procedura per ottenere la collocazione in detenzione domiciliare residenziale o semi residenziale, l’articolo 94 ter si preoccupa di stabilire quali sono le condizioni necessarie perché ciò possa avvenire e quindi quali sono le allegazioni alla domanda, ossia:

1) la indicazione della correlazione tra tossicodipendenza e alcol dipendenza del reato,

2) il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma quattro

3) l’accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza di alcol dipendenza

4) l’idoneità del programma terapeutico al recupero e alla risocializzazione del condannato. Sempre la stessa norma stabilisce che per accertare l’effettiva condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza e la sua attualità e assicurarne l’uniforme applicazione a livello nazionale è istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento delle politiche contro le dipendenze, una commissione centrale composta anche da un componente appartenente all’UEPE, ossia l’organismo che si occupoa dell’esecuzione penale e Esterna e di un incaricato del DAP, ossia il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Altri incombenti ricadono sui responsabili delle strutture residenziali ove verranno collocati i condannati in terapia.

Gli obblighi a carico di costoro consistono in una relazione semestrale all’autorità giudiziaria  che ha disposto la misura,  e naturalmente l’obbligo di segnalare eventuali  violazioni delle prescrizioni da parte del condannato.

L’UEPE, invece ha l’obbligo della relazione finale, a conclusione dell’iter trattamentale- terapeutico.

 In sede giudiziaria è prevista l’revoca della detenzione da parte del tribunale di sorveglianza che è l’organo preposto all’esecuzione delle pene sia infra murali che extra murali.

La revoca prevista nel caso in cui il programma terapeutico non è positivamente concluso, salvo che non ci siano violazioni delle prescrizioni.

Nel caso in cui il programma non sia positivamente concluso, e non ci siano violazioni delle prescrizioni, il condannato può chiedere il cambio della struttura e di essere trasferito in altra struttura più idonea,

La revoca scatta anche quando il comportamento del soggetto è contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ovvero appare incompatibile con la prosecuzione della misura come già previsto dall’articolo 47ter  comma 6 dell’ordinamento penitenziario e infine, se il condannato si allontana dalla struttura e l’ allontanamento si potrae oltre le 12 ore interpretando così l’articolo 47 ter commi 8 e 9 dell’ordinamento penitenziario alla luce, anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2009 che ha inteso definire i criteri per stabilire se un’allontanamento può costituire effettivamente violazione delle prescrizioni e non sia una un allontanamento casuale e temporaneo.

5. Il  Nuovo istituto. Provvedimenti in caso di esito positivo del programma  terapeutico 

Il comma 7 della norma, nella ipotesi in cui il programma terapeutico cui si è sottoposto il condannato risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza può:

a) rideterminare le prescrizioni e disporre l’affidamento in prova al servizio sociale;

b) rideterminare le prescrizioni e disporre la detenzione domiciliare.

La prima e la seconda delle ipotesi non terranno conto, per la loro applicabilità, della pena da ancora da eseguire previste rispettivamente dagli artt. 47 e 47 ter ma unicamente valuteranno soltanto che la pena non superi i limiti di cui al comma 1 dell’art. 94 ter DPR n. 309/1990 aumentati della metà o di un quarto se si tratta di reati rientranti nell’art. 4 bis o.p..

Sembra di capire, visto il richiamo all’art. 663 c.p.p. che il condannato in detenzione terapeutica possa continuare a beneficiare della misura alternativa speciale anche nella ipotesi del sopravvenire di nuove condanne definitive altrimenti non si spiegherebbe la indicazione di una pena ancora da scontare aumentata della metà rispetto a quella di cui al comma 1 della norma (quindi 12 anni o 6 per i reati ci cui al ripetuto art. 4 bis o.p..) .

In questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative concesse sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza.

6. Conclusioni 

Il Legislatore pure ispirato dai buoni propositi di evitare la protrazione della detenzione carceraria a soggetti fragili e deboli come i tossici e gli alcol dipendenti, tuttavia fa poco i conti con la realtà empirica sia del mondo carcerario, sia dell’area delle strutture per il trattamento dei tossicodipendenti ed anche delle prassi dei Magistrati e Tribunali di Sorveglianza.

La realtà carceraria  è quella del sovraffollamento ormai ai limiti della disumanità.

La realtà delle strutture assistenziali per tossicodipendenti ossia le Comunità Terapeutiche è tale che sono insufficienti per numero e per potenzialità a soddisfare un fabbisogno molto ampio.

Per ultimo i Magistrati di Sorveglianza non potranno tout cour mutare le modalità di espiazione della pena con tutti i limiti documentali, di valutazione e di controllo che la nuova normativa, giustamente prevede.

Il mondo della tossicodipendenza è troppo variegato ed i suoi rapporti con l’espiazione di una pena e /o con la sottoposizione ad una cura troppo profondi per poter essere risolti con una norma tampone.


1 agosto 2026                                                       avv. Filippo Castellaneta  







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