04 Agosto 2026 | Avv Giovanni Colaianni
DETENZIONE DOMICILIARE TERAPEUTICA
LE MODIFICHE CHE RIGUARDANO IL PROCESSO PENALE
1. Premessa
Il disegno si Legge approvato dalla Camera lo scorso 29/07/26, ha introdotto una nuova misura alternativa alla detenzione (detenzione domiciliare terapeutica), destinata esclusivamente a soggetti tossicodipendenti o alcol – dipendenti già condannati ad una pena non superiore di otto anni, anche se residua di maggior pena, che esprimano la volontà di intraprendere un percorso riabilitativo e pongano in essere la relativa procedura.
La legge, in corso di pubblicazione sulla G.U., prevede anche con l’introduzione dell’art. 94 quater, modifiche alle norme concernenti i processi ordinari, valide quindi anche per gli imputati .
2. Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcol dipendenti.
Le nuove disposizioni dell’art. 94 quater dal titolo della rubrica “Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossiche dipendenti o alcol dipendenti” riguardano sia i procedimenti in fase di indagini si i processi che sono in fase di celebrazione e per i quali non sia ancora intervenuta sentenza di di primo grado.
Tale norma, in sostanza anticipa la possibilità per l’imputato di chiedere di proseguire o intraprendere il programma terapeutico finalizzato al suo recupero, senza attender ela fase dell’esecuzione.
Nello specifico, l’imputato può chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo art. 94 ter, di una pena detentiva , laddove- come previsto per la fase dell’esecuzione- non superi, tenuto conto delle circostanze gli 8 anni anche se congiunti a pena pecuniaria ovvero i 4 anni se si tratta di delitti ricompresi nell’art. 4 bis. della Legge n. 354/1975 ovvero per i reati di cui all’art. 628 comma 3 e 629 comma 2 del codice penale.
3. Il nuovo istituto: l’ambito di applicazione e presupposti
Il nuovo art. 94 quater del D.P.R. 309/1990 si applica, quindi, all’imputato che chiede l’applicazione di una pena, tenuto conto delle circostanze, che non supera gli otto anni, soli congiunti appena pecuniarie, ovvero quattro anni se si tratti dei reati di cui all’articolo quattro bis della Legge sull’ordinamento penitenziario, oppure di reato di cui alla 628 terzo comma (rapina gravata) o 629 secondo comma (estorsione aggravata) c.p.
Alla richiesta deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico.
Quindi è necessario, inizialmente, esprimere ufficialmente e formalmente la volontà di iniziare o proseguire un programmata terapeutico trattamentale.
Il giudice, se la richiesta è ammissibile, concede poi all’imputato richiedente 60 giorni di tempo per la produzione di tutta quella documentazione che abbiamo già visto al comma 2 dell’articolo 94 ter, a partire dalla indispensabile certificazione dello stato di tossicodipendenza.
In questo lasso di tempo, i termini di custodia cautelare sono sospesi.
Alla domanda sarà necessario allegare: 1) il programma terapeutico finalizzato all’ accertamento rigoroso della tossicodipendenza e delle modalità con la quale essa è stata accertata; 2) il programma di recupero e, nel caso in cui il trattamento sia in corso, la valutazione circa l’andamento del programma.
4. Il nuovo istituto: il provvedimento del giudice in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena. i casi di non applicazione.
Il giudice, a fronte della richiesta dell’imputato, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., se il Pubblico Ministero ha espresso il consenso alla proposta di definizione avanzata dall’imputato, e sussistono anche i presupposti di cui aL'ART. 444 comma due del codice di procedura penale, e la misura richiesta risulta adeguata e vengono offerte concrete indicazioni in ordine sussistenza dei presupposti, applica la pena concordata, ne autorizza l’esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico, che unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto comma del comma in parola viene allegato alla sentenza.
Rientra tra le facoltà del giudice, ovviamente, anche quella di rigettare la richiesta di applicazione della pena.
Le disposizioni sopra menzionate non si applicano se si procede per uno dei reati previsti dall’art. 444 comma 1 bis del c.p.p., nei confronti di coloro che sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ed ai recidivi cui si applicata la recidiva qualificata di cui all’art. 99 4 comma, c.p. qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Nei casi di cui l’imputato sia in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, il giudice applica la misura degli arresti domiciliari con le modalità previste dall’art. 94 ter comma 1, anche in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 89 dello stesso decreto.
5. Sentenza esecutiva. Effetti
Il comma 3 della norma, poi prevede che, quando la sentenza diventa esecutiva, il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione che,unitamente al decreto di sospensione ed alla sentenza e al programma allegato, e trasmette al magistrato di sorveglianza, il quale deve provvedere nei 45 giorni successivi ad applicare la misura alternativa, sempre che non vi siano altre ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell’autorizzazione.
La successiva ordinanza applicativa della misura alternativa emessa dal Magistrato di Sorveglianza viene comunicata al Pubblico Ministero, alle parti e ai rispettivi difensori quando il condannato si trova già agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma uno.
Fintanto che non giunge la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato resta nello stato detentivo proprio in cui egli già si trova; tale periodo rientra nel computo di tempo di pena effettivamente espiata.
6. Esecuzione penale e disposizione transitoria.
Infine, la parte finale della normativa disciplina l’esecuzione della pena e detta le regole per il regime transitorio.
L’art. 3 della Legge in commento modifica l’articolo 656, comma cinque del codice di procedura penale. Se la vecchia formulazione prevedeva che l’ordine di Esecuzione venisse sospeso, nel caso di condannato tossicodipendente, se la pena non fosse superiore a sei anni, adesso opportunamente le parole sei anni sono sostituite dalle seguenti “di otto anni nei casi in cui l’articolo 94 ter.”
Il richiamato rt. 3 aggiunge anche un ultimo periodo al comma 5 dell’art. 656 c.p.p. “ nei casi di cui al 94 ter del d.p.r. 309/90, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo unitamente al programma terapeutico al magistrato di sorveglianza che provvede entro 45 giorni all’eventuale applicazione della misura” andando così a completare il quadro per quanto riguarda l’esecuzione della pena presso comunità residenziali ovvero “altro domicilio idoneo” così come l’impianto normativo ha previsto.
Infine, la norma prevede le modalità di applicazione della disciplina “ai processi pendenti”.
Cosa significa processi pendenti lo chiarisce il successivo articolo 4 (Disposizioni transitorie) del Disegno di Legge.
Il comma uno stabilisce che si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ad oggi - 4 agosto -non è ancora entrata in vigore, ad esclusione di quelli che cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado.
Pertanto, per tutti i procedimenti pendenti in fase preliminare e per quelli pendenti in fase dibattimentale, in primo grado di giudizio, per i quali non si non si sia stata ancora emessa sentenza, è possibile mutare l’atteggiamento processuale richiedendo il patteggiamento contestualmente alla sottoposizione del programma.
La richiesta può essere formulata dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore di questa legge.
Nel periodo di agosto non si celebrano processi ordinari per cui, tranne le ipotesi di direttissime e dei giudizi direttissimi, la norma sarà concretamente applicabile da settembre in poi.
Alla prima udienza utile, però, chi ne abbia interesse deve subito presentare una istanza per conto dell’imputato fornendo la documentazione prevista per legge o impeganndosi a produrla.
Il dibattimento viene sospeso per un periodo non inferiore a 45 giorni per valutare l’opportunità di formulare la richiesta, durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e durata la custodia cautelare.
Presentata la richiesta, il magistrato deve concedere un termine non inferiore a 45 giorni per poter allegare tutta la documentazione e quindi decidere sulla istanza di patteggiamento e contestuale intrapresa del programma terapeutica con le modalità indicate dal testo di legge.
7. Conclusioni
Una volta entrata effettivamente in vigore la norma, il difensore di persona che abbia patologie di tossicodipendenza o di alcol dipendenza potrà avviare le procedure necessarie e dettagliatamente descritte dal testo in esame al fine far ottenere una collocazione domiciliare e “terapeutica” al proprio assistito.
Gli intendimenti della nuova normativa sono lodevoli sia per l’effetto che potrà avere sul sovraffollamento carcerario sia per attuare un trattamento differenziato per i soggetti fragili quali quelli affetti da dipendenze croniche, e desiderosi di affrancarsi dal loro status.
Occorrerà verificare, però quali saranno gli effetti pratici soprattutto se i numeri dei richiedenti troveranno adeguato riscontro nei numeri disponibili presso le comunità residenziali.
Avv. Giovanni Colaianni