09 Agosto 2026 | avv. Filippo Castellaneta
Individuazione, identificazione, riconoscimento di persona nel processo penale: tra ricordi del testimone ed intelligenza artificiale.
Le insopprimibili garanzie della difesa.
Parte I
1. Il tema
Riconoscere una persona è un momento topico di un procedimento penale perché se un delitto è stato commesso ed è ignoto l’autore dell’azione nel senso che non è stato colto in flagranza di reato, ma si stanno svolgendo indagini per identificarlo diventa rilevante l’attività di individuazione, identificazione riconoscimento.
Attività questa che può essere stata compiuta da un testimone occasionale del fatto, ovvero ripresa da mezzi di riproduzione telematica o fotografica, al momento del fatto, o subito prima o subito dopo di esso da parte di una delle tante telecamere presenti ormai nel nostro territorio, soprattutto nelle zone urbane, o da un telefonino o altro strumento captatore di immagini, appartenente ad una persona presente ai fatti ovvero presente su una struttura pubblica o privata.
Tutta questa attività deve essere incanalata in atti formali accessibili e controllabili dalle parti processuali e soprattutto dalla difesa dell’accusato.
Il profilo è diverso a seconda che il riconoscimento del presunto colpevole venga effettuato da altro essere umano, ovvero da un macchinario captatore di immagini, ovvero ricostruito dall’intelligenza artificiale attraverso una ricostruzione del fatto.
In questa prima parte ci occuperemo di capire quali siano le attività che portano ad identificare e riconoscere una persona come possibile autore del reato, descrivendo la procedura prevista dal codice e le problematicità della ricognizione affidata al ricordo umano del testimone presente ai fatti.
2. Individuare
Individuare significa comprendere chi può aver compiuto l’azione delittuosa.
L’individuazione è compito del Pubblico Ministero attraverso la polizia giudiziaria che arriva sul luogo ove è stato commesso un reato, e procede ai primi accertamenti.
L’art. 361 c.p.p. disciplina tale momento: “Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose e di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale”.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 362 comma 1, possono assumersi informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
La Polizia Giudiziaria deve redigere verbale delle informazioni assunte ai sensi dell’art. 362 comma 1 (art. 373 comma 1 c.p.p.) e verbale in forma riassuntiva di qualsiasi altra attività di indagine preliminare (art. 373 comma 3 c.p.p.).
Se c’è un’indagato deve esserci un difensore.
La direttiva UE n. 48/2013 ha costretto l’Italia ad introdurre la garanzia, che prima non c’era, della nomina obbligatoria del difensore della persona sottoposta alle indagini: pertanto al primo comma dell’art. 364 è stato introdotto l’inciso “se deve procedere ad individuazione di persone”, la invita a presentarsi ed a nominare un difensore di fiducia altrimenti sarà assistita da un difensore di ufficio.
Al difensore di ufficio o a quello di fiducia è dato avviso almeno 24 ore prima del compimento degli atti.
Tuttavia, attenzione, il Pubblico Ministero può procedere anche prima in casi di urgenza, opportunamente motivati, senza la presenza del difensore dandone comunque avviso a costui.
Tuttavia, attenzione, l’avviso può anche essere omesso “quando il pubblico ministero procede ad ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati”.
Attenzione: solo in caso di “ispezione” questo significa che in caso di “individuazione di persone” il difensore deve essere sempre avvisato!e comunque anche se non viene ufficialmente avvisato può assistere all’atto.
Il difensore di un possibile indagato da individuare deve cercare diessere presente.
3. Identificare
L’art. 349 c.p.p. stabilisce che la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Come si procede all’identificazione.
Effettuando rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e “altri accertamenti”.
Tali rilievi sono sempre effettuati se trattasi di un apolide, di un cittadino di uno Stato non UE o di un cittadino UE privo di codice fiscale. In questi casi la Polizia Giudiziaria trasmette al Pubblico Ministero copia del cartellino foto dattiloscopico e comunica il codice identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
L’art. 2 del DPR 7 aprile 2016 n. 87 stabilisce cosa è il codice identificativo.
Il codice viene ricavato tramite il sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System) ossia il sistema automatizzato per l’identificazione delle impronte digitali del casellario centrale del Ministero dell’Interno.
CUI è il Codice Univoco Identificativo ossia un codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona indicata nell’art. 9 della Legge n. 85/2009 ossia soggetti per i quali è applicata la custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo perché indiziati di delitto, soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, soggetti ai quali è applicata una misura alternativa alla detenzione, soggetti ai quali è applicata in via provvisoria o definitiva una misura di sicurezza (e sono le persone cui viene effettuato un prelievo di campione biologico al fine della tipizzazione del profilo del DNA).
4. Riconoscere
A questo punto si tratta di verificare se la persona identificata è quella cui è riconducibile l’azione criminosa.
Quindi, si procede, di solito attraverso una prova dichiarativa, ovvero attraverso una prova documentale, atteso che le immagini sono considerate alla stregua di documenti una volta che vengono estrapolate in maniera tale da assicurare la loro immodificabilità e vengono esaminate e utilizzate in senso corretto. In tal caso si può arrivare a quello che la norma definisce il riconoscimento di persona e cioè l’operazione che consente di attribuire un fatto al possibile autore.
Il riconoscimento da parte di testimoni e persone presenti sul luogo del fatto è sempre difficoltoso e approssimativo.
Molte le variabili che possono portare ad un giudizio di non attendibilità del dato dichiarativo.
Di solito la persona presente sul luogo del fatto viene chiamata ad effettuare un riconoscimento fotografico.
In tal caso, a parte la approssimatività fisiologica con la quale si assemblano le foto da sottoporre, studi psicologici hanno evidenziato che il testimone tende a sforzarsi di trovare nelle effigi che gli vengo mostrate particolari riconducibili alla persona che ha visto, magari di sfuggita, per pochi secondi, perché distratto da altro, o perché era intento a fare altro.
In questa fase il testimone cerca di soddisfare le aspettative dell’interrogante anche perché si sforza di adempiere al dovere civico a lui imposto e quindi a non deludere le aspettative dell’interrogante.
Il testimone tende sempre ad identificare una persona anche quando il colpevole non è presente.
Infatti tra i soggetti messi a confronto ci sarà sempre qualcuno che è più simile degli altri al ricordo che il testimone conserva del colpevole.
A queste problematicità ricostruttive affidate alla percezione di testimoni oculari, e suscettibili di influenza da parte di “fattori esterni” quali pregiudizi, difficoltà di memorizzazione delle “immagini”, nonché l’errata convinzione del testimone che il colpevole sia stato catturato e che quindi da lui ci si aspetta la risposta esatta al quiz fotografico, si aggiunge, anche un dato, negativo per la difesa e per l’accertamento effettivo della responsabilità e causa di inevitabili errori giudiziari.
La ricognizione è un’atto disciplinato dagli artt. 213 e ss del codice di rito penale, e può essere svolto a dibattimento o nel corso dell’incidente probatorio.
Lo svolgimento del mezzo di prova è organizzato dal codice minuziosamente in quanto, a detta della relazione al progetto Preliminare “una marcata diffidenza verso l’attendibilità dei risultati di questo mezzo di prova e l’esigenza di assicurare nella maggior misura possibile il rispetto delle regole dirette ad evitare esiti influenzati e precostituiti, hanno indotto ad accentuare una regolamentazione minuziosa … delle attività preliminari alla ricognizione vera e propria e dello svolgimento di questa”.
Il mezzo di prova si dipana attraverso la descrizione della persona da identificare da parte del ricognitore, delle domande che vengono a Lui poste dal Giudice ed in particolare con riferimento ad un particolare importante e cioè se ha visto la persona da identificare in fotografia, ed a quant’altro occorre per verificare l’attendibilità del riconoscimento.
Poi vengono descritte le fasi di svolgimento della ricognizione con la presenza di almeno due persone il più possibile ”somiglianti” “anche nell’abbigliamento” a quella sottoposta a ricognizione.
Un’attività particolareggiata e descritta in ogni passaggio, ma con un solo presidio sanzionatorio, ossia la redazione del verbale che tenga conto delle modalità con le quali al ricognizione si è svolta “nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione”.
La Giurisprudenza è orientata ad un’opera salvifica di eventuali irregolarità nella procedura.
Infatti: “in tema di ricognizione personale, l’inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cpp, relative alla partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinità e l’attendibilità della prova, non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità dell’atto”(Cass. sez. II 4 luglio 2013 ric Bonanno).
Ed ancora: “il riconoscimento dell’imputato operato in udienza nel corso dell’esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali,valido processualmente utilizzabile anche senza L’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale” (Cass. sez. II 31 marzo 2022 ric Mannolo).
A fronte di tali arresti giurisprudenziali da un lato è lecito chiedersi perché mai il codice del 1988 abbia previsto un dettagliato procedimento per la ricognizione di persona, mentre è sufficiente (per la identificazione del reo) che un teste indichi l’imputato (che in aula a tutta l’aurea del colpevole predestinato)quale autore della condotta delittuosa per chiudere il cerchio.
D’altro canto, la prassi ci insegna che il fulcro della individuazione e della identificazione è collocato in sede di indagini preliminari laddove le garanzie difensive sono più labili.
Non solo: ma la prima individuazione ha effetti induttivi sulla memoria del ricognitore e può fissare un’immagine che Egli poi non vorrà più rimuovere, anche per dimostrare che il suo punto di vista era esatto.
A ciò si aggiunga che la Giurisprudenza ritiene che si possa procedere, in sede testimoniale, al recupero, attraverso la testimonianza confermativa dell’operatore di p.g., degli esiti dell’individuazione compiuta ex art. 361 c.p.p..
Il quadro è completo: individuazione, identificazione ricognizione si riuniscono in colpo solo magari effettuato all’inizio e prima dell’intervento di qualsiasi guarentigia difensiva.
5. La decisività dei primi accertamenti. La possibilità concreta di genesi dell’errore giudiziario.Il ruolo del difensore.
In pratica, come hanno scritto autorevoli studiosi “l’attecchire di prassi operative più audaci, il moltiplicarsi dei travasi in dibattimento di riconoscimenti personali a matrice investigativa, la pressocchè totale disinvoltura nella stima giudiziale dei risultati probatori acquisiti, suggeriscono di provare a rovesciare la prospettiva di analisi”.(Riconoscimenti di persona ed errori giudiziari: la parabola dei ciechi nel processo penale”. Di Elisa Lorenzetto in ”L’errore giudiziaria” a cura di Luparia Donati pagg. 157 e ss).
Rovesciare la prospettiva significa garantire la presenza del difensore sin dai primi atti di indagine, richiedere sempre la garanzia del contraddittorio (incidente probatorio) per il compimento degli atti più urgenti ed indifferibili in maniera tale da non creare bolle di “unilateralità investigativa” che poi,magicamente, transitano a dibattimento e diventano prova.
Il difensore deve essere molto attento, preparato e “motivato”. Oggi il processo si decide, a volte, nella fase delle indagini preliminari.
Chiedere il rispetto delle procedure pur minuziosamente descritte, impedire il transito di accertamenti investigativi unilaterali, al dibattimento, evitare di dare per scontato il riconoscimento da parte di un teste che può avere avuto la visione del gesto in un lampo di secondo, sono attività che devono animare il difensore quale sentinella del diritto e del “giusto processo”.
Anche perché le statistiche sia italiane che quelle relative alla giustizia ed agli errori giudiziari negli U.S.A confermano che una delle prime cause dell’errore giudiziario è proprio l’erronea identificazione da parte del testimone oculare.
Negli USA, infatti, il 69% di condanne ingiuste, rivelatesi tali a seguito di successiva prova tramite il DNA. e conseguente giudizio di revisione ha come fonte l’errore di identificazione oculare da parte di testimoni (fonte www.innocenceprojects.org)
In Italia nello studio effettuato dai giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone si legge (fonte INNOCENTI. Il libro bianco dell’ingiusta detenzione in Italia pagg. 50 e 51) che le false accuse, le testimonianze imprecise o sbagliate, ed il riconoscimento fotografico errato costituiscono il 27,6% degli errori giudiziari scoperti e dimostrati a seguito di giudizio di revisione o per ingiusta detenzione.
Questi errori costano dolore a chi è accusato ingiustamente e pongono a carico dell’Erario l’obbligo del risarcimento.
Naturalmente si tratta di casi che sono emersi a seguito delle procedure di attivazione del ricorso per errore giudiziario o per ingiusta detenzione, poi vi è tutto il mondo del sommerso dei tanti processi definiti con sentenza irrevocabile e basati su queste fonti di prova a dir poco incerte che hanno generato errori che nessuno consoce tranne chi li ha subiti.
Il ruolo del difensore è decisivo ed importante.
Evitare la condanna di un innocente è sempre obiettivo primario.
9 agosto 2026 avv. Filippo Castellaneta