La scelta del consulente tecnico di parte

11 Agosto 2026 | avv. Filippo Castellaneta

La  scelta del consulente tecnico .

La technè necessaria sin dal primo atto di indagine.

1. La scelta del perito.

L’irrompere della scienza nel processo penale, impone, in casi sempre più frequenti, l’utilizzo di periti, ossia “esperti” nelle discipline scientifiche, da parte dei Tribunali e delle Corti.

Le Sezioni Unite della Cassazione Penale, con la pronuncia del 2/04/2019 (ric Pavan) hanno chiarito che perizia e consulenza tecnica sono prove dichiarative e quindi si formano attraverso il metodo del contraddittorio.

Il Giudice dispone la perizia con ordinanza motivata contenente la nomina del perito e la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini.

La scelta del perito, ai sensi dell’art. 221 comma 1, deve avvenire tra una persona iscritta negli appositi albi o “tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina”.

Si tratta di albi divisi in categorie, nei quali sono presenti esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica analisi e comparazione della grafia, interpretariato e  traduttori come stabilisce l’art. 67 delle Disp. Att. C.p.p..

Quando il Giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività presso un ente pubblico.

Di recente all’art. 67 citato è stato aggiunto o il comma 5 bis.

La nuova norma prevede che con decreto del Ministero di Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Nelle more dell’adozione del decreto di cui a detta norma, si fa riferimento agli albi contenuti nel D:  4 agosto 2023 n. 109 ove compatibili.

La perizia viene ammessa in presenza di una richiesta di parte e della necessità di un sapere che va oltre la conoscenza comune (“competenza specifica”).

Tutto questo apparato di norme conferma la necessità di una scelta oculata per la nomina del perito e quindi un’approfondita analisi delle competenze del tecnico e della loro applicazione  necessaria al caso concreto.

2. La scelta del consulente di parte.        

Il codice di rito penale, con le successive modifiche della Riforma Cartabia ha previsto in varie occasioni il contraddittorio “sulla prova” e “per la prova” in materia di perizia e di consulenza tecnica di parte.

Le parti, sia la difesa che la pubblica accusa, possono nominare un loro consulente che assista alle operazioni peritali.

Inoltre la consulenza di parte fuori dei casi di perizia è disciplinata dall’art. 233 c.p.p. al fine di attuare il diritto delle parti alla prova per esperti.

La difesa, quindi, deve attrezzarsi sin da subito per essere presente con i propri esperti per partecipare al contraddittorio sulla scienza.

Infatti il consulente tecnico, come accennato sopra è un’esperto, al pari del perito, e quindi deve contribuire a formare il convincimento del Giudice.

Non solo: il consulente nominato dalla parte privata può svolgere investigazioni difensive (art. 327 bis comma 3) per ricercare ed individuare elementi di prova e può conferire con persone che possono dare informazioni e può esaminare, previa autorizzazione il materiale che l’autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro.

La natura di mezzo di prova alla consulenza tecnica di parte è riconosciuta dalla sentenza n. 33/1999 della Corte Costituzionale secondo la quale i consulenti possono fornire al Giudice elementi utili per la decisione, rendendo così superflua la nomina di un perito.

Pertanto, una serie di importanti attività, riconosciute valide dalla interpretazione giurisprudenziale, nel senso che possono ben orientare il giudizio finale, e sono poste a tutela del corretto svolgimento delle indagini, e inducono a considerare la necessaria partecipazione, sin dal primo atto di indagine, alle verifiche di carattere tecnico e scientifico da svolgersi.

Un compito prezioso e necessario.

La technè che contribuisce alla difesa dell’indagato.

La scelta difensiva, deve essere appropriata , oculata e specialistica.

Il difensore deve avere a disposizione gli esperti tecnici, meglio se già conosciuti e  collaudati, da nominare nel caso concreto.

Quindi al momento della scelta dell’esperto, occorrerà tenere conto dei titoli di studio, dell’esperienza pratica, della produzione scientifica, dell’aggiornamento professionale e di ogni altro requisito, o specializzazione utile per valutare l’idoneità e la capacità di adempiere all’incarico.

Scelta importante  da assumere collegialmente col cliente.

La presenza sin dall’inizio dell’indagine può essere decisiva per le sorti della stessa e del successivo processo e per i diritti dell’assistito.

10 agosto 2026                                       avv. Filippo Castellaneta  

 

                                       


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