LE GARANZIE PER L'INDAGATO NELL'ACQUISIZIONE DELLA PROVA INFORMATICA

14 Agosto 2026 | avv. Filippo Castellaneta

Le garanzie per l’indagato nell’acquisizione della prova informatica.

1. Premessa

Nel procedimento penale per mezzi di prova si intendono quelle risultanze probatorie direttamente utilizzabili dal Giudice in sede di decisione.

Invece, i mezzi di ricerca della prova non sono direttamente fonte di convincimento me sono gli strumenti che la procedura penale utilizza per acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria.

I mezzi di prova possono essere assunti soltanto a dibattimento o nel corso del giudizio abbreviato condizionato, ovvero nel corso di un incidente probatorio,  mentre i mezzi di ricerca della prova vengono esperiti durante le indagini dal Giudice, ma anche e soprattutto dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Le ispezioni, le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche ed ambientali, sono i mezzi tipici di ricerca della prova.

La ricerca della prova informatica mediante ispezione o perquisizione ha peculiarità specifiche in quanto la prova informatica è la rappresentazione di un fatto incorporata su una base materiale mediante un metodo digitale.

2. Garanzie per l’indagato neI  caso di utilizzo di  mezzi di ricerca della prova informatica.

La prova informatica non venne disciplinata nel codice del 1988, ma a seguito dell’evoluzione tecnologica è stata introdotta nel codice di procedura penale con la Legge n. 48/2008.

In ognuno dei mezzi di ricerca della prova informatica devono essere applicate cinque garanzie fondamentali.

Le garanzie sono le seguenti:

1) Inalterazione del dato informatico nella sua genuinità.

2) Impedire la modifica o l’alterazione successiva del dato originario;

3) Dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato acquisito rispetto a quello originario;

4) Non modificabilità della copia informatica conforme all’originale 

5) Garanzia dell’apposizione di sigilli informatici sui documenti acquisiti.

La dottrina ritiene queste garanzie insufficienti a garantire i diritti fondamentali dell’indagato e la Legge  48/2008 ormai superata e frammentaria.

L’art. 254 bis ad esempio (introdotto dall’art. 8 della citata Legge n. 48/2008 ) stabilisce infatti ,che nel caso di sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni l’Autorità Giudiziaria può stabilire che l’acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri al conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.

La facoltà e non l’obbligo pone seri problemi circa il rispetto delle 5 garanzie sopra menzionate

La stessa “ispezione informatica” è regolata come la constatazione del contenuto di un sistema informatico o telematico e la conservazione dei dati originari.

Viene regolata come se fosse una ispezione reale mentre è evidente che ha le sue peculiarità tecniche.

E’ materia infida, nella quale l’acquisizione dei dati e il possesso dello strumento informatico sono dispensabili per le vicende future dell’indagine e per i diritti dell’indagato.

Infatti se la Pubblica Accusa ricerca i dati per corroborare la tesi accusatoria, quegli stessi strumenti possono anche contenere i dati che smentiscono la tesi dell’accusa ovvero dati che militano a favore della tesi difensiva.

Ecco spiegate le ragioni per le quali è necessario ed indispensabile che i dati siano immodificabili “nella loro interezza”

L’indagato nel momento dell’apprensione dei dati è sottoposto ad una perquisizione e ad un sequestro che devono garantire la corrispondenza di quanto sequestrato al dato informatico effettivo che non deve essere modificiao in alcun modo ( ecco perché occorre l’apposizione del sigillo tramite l’’algoritmo hash). 

3. Necessità di una difesa tecnica allargata 

La maniera più efficace per assicurare il rispetto delle garanzie sin dalla fase iniziale è innanzitutto  essere presenti.

L’indagato deve farsi assistere da una persona di fiducia, deve nominare un difensore che intervenga subito e il difensore, a sua volta, deve assicurare la presenza di un proprio consulente tecnico che assista alle operazioni.

Il momento del “contraddittorio sulla prova” è anticipato, non bisogna più aspettare il dibattimento perché con il sistema delle acquisizioni di atti irripetibili, e delle prassi giurisprudenziali  che applicano il principio di  “non dispersione della prova” può entrare nel fascicolo dibattimentale anche materiale non sottoposto ad attento vaglio da parte della difesa.

La difesa deve avere la capacità tecnica di intervenire immediatamente ad indagine in corso.

Per molti reati, e sopratutto nel momento di acquisizione dei mezzi di prova, è in questo momento che si gioca la partita processuale.

14 agosto 2026                                                                                       Avv. Filippo Castellaneta 


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