07 Dicembre 2025 | Avv. Rosanna De Canio
L’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione è disciplinato dall’ art. 314 c.p.p. e seg. e prevede che chiunque sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, abbia diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, purchè non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Allo stesso modo può agire per l’ingiusta detenzione il prosciolto per qualsiasi causa o il condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare in forza di un provvedimento emesso o mantenuto senza che ne sussistessero le condizioni di applicabilità, purchè ciò venga accertato con decisione irrevocabile.
Infine lo stesso diritto spetta, alle medesime condizioni suindicate, ai destinatari di provvedimenti di archiviazione o di sentenze di non luogo a procedere.
La domanda di riparazione va proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile e va presentata per iscritto, unitamente ai documenti richiesti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.
In caso di accoglimento sarà la stessa Corte a quantificare l’importo dell’indennizzo riconosciuto al richiedente, pertanto appare di fondamentale importanza comprendere quali siano i criteri cui il giudice dovrà attenersi nella liquidazione della somma.
In particolare, il canone base per la liquidazione è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore (€ 516.456,90), il termine di durata massima della custodia cautelare (di cui all'art 303, co. 4, c.p.p., espresso in giorni) e la durata dell'ingiusta detenzione patita nel caso concreto.
Tale criterio aritmetico di calcolo, rispetto al quale la somma che ne deriva (€ 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (€ 177,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività, costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo a un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire in modo razionale una uniformità di giudizio.
Tale parametro aritmetico, infatti, costituisce uno standard che fa riferimento all'indennizzo in un'astratta situazione in cui diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio e ordinario, per cui esso ben potrà subire delle variazioni verso l'alto o verso il basso in ragione di specifiche contingenze proprie del caso concreto.
Occorrerà quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente subite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita.
D’altronde in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermare (cfr. per tutte Sez. U., n. 24287 del 9/5/2001) la necessità di contemperare il parametro aritmetico con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, per cui fermo restando che al giudice è chiesta una valutazione che pur equitativa non può mai essere arbitraria, egli è tenuto a offrire una adeguata motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni per le quali si è distaccato dai parametri standard, con l'unico limite che il frutto della sua determinazione non può condurre allo sfondamento del tetto, normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione.