14 Dicembre 2025 | Avv. Rosanna De Canio
L’uso ormai sempre più frequente e diffuso delle nuove tecnologie nel campo dell’informatica e della telematica ha comportato l’insorgere di nuove figure di illeciti denominati computer crimes, i quali si caratterizzano proprio per il fatto che gli autori dei comportamenti pericolosi o dannosi si muovono in un mondo virtuale, celandosi molto spesso dietro nomi di fantasia (cosiddetti nicknames) che consentono loro di poter dire o fare qualsiasi cosa senza assumersene la responsabilità.
Particolarmente rilevante è l’utilizzo dei Social Networks, che consentono la realizzazione di reti sociali virtuali, in cui gli utenti possono connettersi e comunicare tra loro, condividendo informazioni personali, video, immagini…e purtroppo è proprio in questo ambiente virtuale che si consumano un enorme quantità e varietà di reati.
I reati informatici sono stati introdotti nel Codice Penale dalla Legge 547/1993 e le fattispecie di reato che vengono commesse più frequentemente sono:
- Diffamazione via web ed in particolare per mezzo di facebook, che configura un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p. in quanto equiparata a quella recata con il mezzo della stampa;
- Truffa on line, che può essere commessa con svariate modalità quali l’utilizzo della carta Postepay ed in questo caso sarà problematico determinare la competenza territoriale;
- Cyberbullismo che, oltre ai tratti caratterizzanti il bullismo nella vita reale, presenta elementi aggiuntivi dovuti proprio all’utilizzo del mezzo telematico quali l’anonimato del molestatore e quindi la difficoltà nell’individuarlo, nonché la più ampia esposizione della vittima alle migliaia di utenti che si connettono ogni giorno sui siti web;
- Furto d’identità, che è quella condotta criminosa tramite cui è possibile spacciarsi per un’altra persona creando un account fittizio in cui sono riportate foto e dati personali della vittima;
- Accesso abusivo a sistema informatico, che punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
A queste fattispecie si sono poi aggiunte quelle che pur non rientrando specificatamente nella categoria dei reati informatici prevedono per la loro commissione l’uso dei mezzi informatici, quali a titolo esemplificativo il revenge porn, il sextorsion, la cyber – pedopornografia e il cyber - stalking.
Dunque il modo virtuale non si sottrae a quello che avviene nel mondo reale ove quello che avviene non è solo comunicazione libera e incanalata in solchi di correttezza e tolleranza, ma che ingiuria, diffamazione condotte truffaldine o estorsive.
L’utilizzo diffuso di Internet e dei Social, nati con lo scopo di agevolare lo scambio di informazioni e di abbattere le barriere spazio-temporali, diventa spesso nel suo frenetico impiego quotidiano, veicolo accelerato per la commissione di nuove tipologie di illeciti che, proprio per lo spazio (virtuale) in cui vengono consumati, hanno assunto connotati ed elementi peculiari propri.
Questa rubrica del sito Logos & Techne nasce per analizzare le varie tipologie di reato e le principali novità giurisprudenziali al fine di monitorare l’evoluzione di queste fattispecie criminose che stanno crescendo in maniera esponenziale e pretendo una “difesa adeguata” alla bisogna e per l’appunto tecnicamente ben orientata.